Il consenso informato in materia di responsabilità medica

Il consenso informato in materia di responsabilità medicaCon l’espressione “consenso informato” si intende – tanto in medicina quanto in diritto – l’autorizzazione data dal paziente al medico per l’esecu­zione di un determinato trattamento sanitario (cura terapeutica, intervento chirurgico, ecc. …), di cui abbia avuto esaurienti spiegazioni, in modo da permet­tergli una scelta cosciente e consapevole.

Tale consenso viene nella prassi medica acquisito mediante la sottoscrizione da parte del paziente (o dal suo rappresentante legale) di un modulo, redatto su carta semplice.

II valo­re di tale documento, peraltro è solo probatorio delle informazioni ricevute.

Esso è dunque strumento di garanzia tanto per il paziente quanto per il medico e la struttura sanitaria: per il primo, poiché gli consente di apprendere tutte le informazioni necessarie ad assumere la scelta definitiva in maniera pienamente consapevole; per i secondi, in quanto consente di dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi nel totale rispetto della legge.

È pertanto fondamentale che il modulo sottoposto al paziente contenga un’informazione il più specifica, comprensibile ed esaustiva possibile sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.

L’attuale normativa incentiva un rapporto dialettico tra paziente e medico, richiedendo a questi di tenere conto della sensibilità e reattività emotiva del primo, in particolare in caso di prognosi gravi o infausti, senza escludere elementi di speranza.

In casi particolari, il medico può procedere in assenza di preventiva acquisizione del consenso informato.

Si tratta innanzitutto delle ipotesi d’urgenza e di emergenza, nelle quali deve essere assicurata l’assistenza indispensabile, pur nel rispetto di eventuali volontà espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento già manifestate. È bene tuttavia precisare che, in relazione a queste ultime, occorre da parte del medico effettuare altresì una verifica circa la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto del paziente al fine di tutelarne pur sempre la dignità e la qualità di vita.

Un’altra ipotesi particolare è quella di opposizione da parte del paziente minore d’età (o di chi ne esercita la potestà genitoriale) al rilascio del consenso: il medico ha l’obbligo di segnalare all’Autorità competente l’opposizione e, in relazione alle condizioni cliniche, di procedere comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

Aldilà di queste ipotesi, tuttavia, l’orientamento ormai comunemente assunto tanto nella scienza medica che in quella giuridica è quello per il quale il percorso che conduce alla definitiva acquisizione del consenso informato da parte del paziente deve essere improntato alla partecipazione reciproca tra questi ed il medico e la struttura sanitaria che lo hanno in cura.

Avv. Mauro Sella

Avv. Mauro Sella